Sapete che è importante anche la posizione delle informazioni di un prodotto alimentare sull’etichetta? E infatti normato che queste informazioni debbano essere riportare o sulla singola confezione o sull’imballaggio, se si tratta di vendite a consumatori finali, in cui sono compresi ristoratori, addetti degli agriturismi, mense. Il Regolamento specifica quindi l’utilizzo di due termini indispensabili per la comprensione delle etichettature alimentari: il campo visivo, riferito a tutte le informazioni che si possono leggere da un unico angolo visuale, e il campo visivo principale, rappresentato dalla parte frontale dell’etichetta, cioè da quella che viene vista a colpo d’occhio sugli scaffali dei supermercati, dove solitamente troviamo il tipo di prodotto e il suo marchio di produzione. Il Regolamento specifica infine che alcune informazioni debbano esclusivamente essere sul campo visivo principale.

Sono le aziende produttrici a essere responsabili delle caratteristiche richieste dalla legge, in particolare devono fare in modo che le etichette siano chiare, ossia prive di termini e simboli che possano generare dubbi al consumatore durante la lettura; indelebili, quindi che non si cancellino o scoloriscano nel tempo; leggibili, dunque che rispettino lo standard minimo imposto per il carattere di testo: la parte mediana (altezza della x) deve essere superiore o uguale a 1,2 millimetri, con alcun e eccezioni.

Le diciture obbligatorie sull’etichetta sono il nome dell’alimento, l’elenco degli ingredienti, gli allergeni presenti, la quantità netta, il termine minimo di conservazione, la data di scadenza, le condizioni di conservazione, le condizioni di impiego e le istruzioni per l’uso, l’origine e la provenienza, il titolo alcolometrico volumico (per bevande che contengono più dell’1,2 per cento del totale di alcol è obbligatorio e deve essere nel campo principale), il lotto di produzione.

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