Il Superbonus 110%, il più importante dei bonus ristrutturazione, subisce ulteriori modifiche.

A subire un radicale stravolgimento è la normativa alla base dell’agevolazione edilizia, allo scopo di realizzare un ampliamento della platea dei beneficiari e, al tempo stesso, rendere più snella una misura che di per sé si presenta estremamente confusa.

I requisiti

A cambiare, oltre al modulo CILA, sono anche i requisiti per i lavori trainanti e trainati, con novità che interesseranno l’installazione dei pannelli solari e tutti i lavori connessi alla rimozione delle barriere architettoniche: questi sono stati estesi anche agli immobili allocati nelle zone A dei centri storici, a condizione che i dispositivi siano integrati, e non riflettenti. Per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche, potranno accedere al bonus anche quegli edifici in cui non abita un disabile, ma a condizione che almeno un inquilino abbia un’età anagrafica superiore ai 65 anni.

Le categorie catastali

Nuove categorie catastali entreranno a far parte dell’agevolazione: si tratta di immobili appartenenti alle categorie catastali B1, B2 e D4, cioè ospedali,case di cura, conventi, convitti, orfanotrofi e seminari.  Verranno rinnovati i bonus prima casa legati ad interventi di ristrutturazione edilizia realizzati grazie al Superbonus 110%. I tempi per poter effettuare il cambio residenza verranno estesi a 30 mesi.

Tutte queste modifiche fanno sì che il Superbonus possa essere esteso a quanti più beneficiari possibili, considerata anche l’imminente scadenza dell’agevolazione, alla fine del 2022.

Modalità di utilizzo

Nessuna modifica è stata invece apportata alle modalità di utilizzo del Superbonus: I contribuenti possono utilizzare il Superbonus 110% scegliendo una di queste tre opzioni: lo sconto in fattura, la cessione del credito e la detrazione IRPEF in 5 anni.

Chi decide di portare in detrazione le spese sostenute per la realizzazione dei lavori pagherà l’intero ammontare delle spese e solo successivamente otterrà una sorta di rimborso di quanto versato sulle tasse, per 5 anni e per il 110% dei costi sostenuti.

Con lo sconto in fattura, invece, sarà l’impresa incaricata dei lavori a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi per poi richiederne il rimborso come credito d’imposta. Tale formula, dunque, è esattamente l’opposto della detrazione Irpef essendo il proprietario dell’immobile esonerato dal pagamento di qualsiasi cifra.

Nessuna analogia si riscontra con il credito d’imposta. In questo cosa è lasciata libera scelta, tanto al proprietario dell’immobile, quanto alla ditta incaricata di eseguire i lavori, di trasferire il credito vantato dallo Stato direttamente ad una banca.

Share.

Comments are closed.