In caso di installazione di una caldaia a compensazione si può usufruire del superbonus del 110 per cento, ossia dell’ecobonus. Si parla sempre di spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre del 2021. La sostituzione semplice della caldaia può rientrare nell’ecobonus al 110 per cento quando è concomitante a uno dei lavori trainanti, e cioè:

– viene effettuato l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il massimale di spesa è pari a 60mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata;

– vengono effettuati interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito. Il massimale di spesa è 30mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata.

– vengono effettuati interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito. Il massimale di spesa è 30mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata.

– gli interventi di efficientamento energetico assicurano nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, in alternativa, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.

Caldaie a compensazione: le vecchie detrazioni

Naturalmente, chi sostituisce la sua caldaia vecchia con una compensazione ha sempre diritto alle vecchie detrazioni, del 65 e del 50 per cento, a seconda del tipo di interventi effettuati. Le spese che possono essere detratte sono comprensive dei costi per i lavori relativi al risparmio energetico e per le prestazioni dei professionisti che hanno effettuato i lavori.

Si tratta anche in questo caso di ecobonus, ma con percentuali diverse di detrazione. In questo caso si parla di bonus caldaia, quando non è caratterizzato dalla contemporaneità di uno degli interventi trainanti necessari per ottenere invece il superbonus del 110 per cento.

Il bonus del 65 per cento viene applicato in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti in classe V, VI e VII; oppure installazione di impianti costituiti da sistema integrato tra compensazione e pompa di calore, detti ibridi.

Il bonus del 50 per cento si applica in caso di installazione di una caldaia a condensazione di classe A. Per l’installazione di caldaie di classe energetica inferiore non si ha diritto ad alcuno sconto fiscale. La detrazione è scaglionata in dieci quote annuali di pari importo.

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