Il Superbonus 110% ha ormai permesso a centinaia di italiani che volevano ristrutturare la propria abitazione di usufruire di un’importante detrazione fiscale.

Con la modifica apportata dal D.L. n.77/2021 all’art. 119, comma 13-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) relativamente alla definizione degli interventi di superbonus 110%, del titolo edilizio necessario, dello stato legittimo e della decadenza del beneficio fiscale, il legislatore ha evidentemente voluto slegare i provvedimenti di natura fiscale da quelli edilizi.

Si dispone innanzitutto che non c’è il rischio di perdere il Superbonus 110% in caso di “violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo”.

Nel caso in cui invece dai controlli dovessero risultare degli abusi rilevanti, il beneficio decadrà solo in riferimento agli interventi abusivi, mentre si potrà procedere con gli altri lavori se questi risultano conformi alle regole.

Con il DL Semplificazioni BIS, si dispone che la perdita “totale” del Superbonus 110% potrà avvenire “esclusivamente” se:

  • La CILAS non viene presentata;
  • I dati riportati sulla CILAS non corrispondono a quelle che sono le vere caratteristiche dell’immobile;
  • Sulla CILAS non sono presenti gli estremi del titolo abilitativo riguardante l’immobile (o del provvedimento apposito per le costruzioni realizzate prima del 1967);
  • Sulla CILAS sono presenti le attestazioni appena citate, ma i dati non corrispondono al vero.

In sostanza, la nuova norma prevede che il superbonus può essere fruito anche per immobili che presentano abusi edilizi ma non su immobili completamente abusivi. Verificata l’esistenza del titolo che ha previsto la costruzione dell’immobile o attestato che l’immobile è stato edificato prima dell’1 settembre 1967.

Share.

Comments are closed.